IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'art. 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare  l'art.
4 e gli allegati C e D; 
   Viste le direttive 89/392/CEE del Consiglio del  14  giugno  1989,
91/368/CEE, del Consiglio del 20 giugno 1991, 93/44/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993, e 93/68/CEE del Consiglio del 22  luglio  1993  -
art. 6 - concernenti  il  riavvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative alle macchine; 
   Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 1995; 
   Acquisto il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 12 luglio 1996; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                   EMANA il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Campo di applicazione e definizioni 
   1. Le norme del presente regolamento si applicano  alle  macchine,
nonche' ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato,
cosi' come definiti al comma 2. 
   2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a) macchina: 
        1) un insieme di pezzi di organi, di cui almeno  uno  mobile,
collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando
e di potenza o altri sistemi di  collegamento,  connessi  solidamente
per  una  applicazione   ben   determinata,   segnatamente   per   la
trasformazione, il trattamento, lo spostamento o  il  condizionamento
di materiali; 
        2)  un  insieme  di  macchine  e  di  apparecchi   che,   per
raggiungere un risultato determinato, sono disposti  e  comandati  in
modo da avere un funzionamento solidale; 
        3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica  la  funzione
di una macchina, commercializzata per essere montata su una  macchina
o su una serie di macchine diverse o su  un  trattore  dall'operatore
stesso, nei limiti in cui tale  attrezzatura  non  sia  un  pezzo  di
ricambio o un utensile; 
      b) componente di sicurezza: 
        un    componente,    purche'    non    sia    un'attrezzatura
intercambiabile, che il costruttore o  il  suo  mandatario  stabilito
nell'Unione europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con
la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e  il  cui  guasto  o
cattivo funzionamento pregiudica  la  sicurezza  o  la  salute  delle
persone esposte. 
   3. Si  intende  per  immissione  sul  mercato  la  prima  messa  a
disposizione sul mercato dell'Unione  europea,  a  titolo  oneroso  o
gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la  sua
distribuzione o impiego. Si considerano altresi' immessi sul  mercato
la macchina o il componente di sicurezza messi  a  disposizione  dopo
aver subito modifiche costruttive non rientranti  nella  ordinaria  o
straordinaria manutenzione. 
   4. Si intende per messa in servizio: 
      a) la prima utilizzazione della macchina o  del  componente  di
sicurezza sul territorio dell'Unione europea: 
      b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza
costruiti sulla base della legislazione precedente e gia' in servizio
alla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  qualora
siano stati assoggettati a variazioni delle modalita' di utilizzo non
previste direttamente dal costruttore. 
   5.  Sono  esclusi  dal  campo   di   applicazione   del   presente
regolamento: 
      a) le macchine  la  cui  unica  fonte  di  energia  sia  quella
prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle
macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone; 
      b) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul
paziente; 
      c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento; 
      d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione; 
      e) le macchine specificamente progettate  o  destinate  ad  uso
nucleare  che,  se  difettose,   possono   provocare   emissioni   di
radioattivita'; 
      f) le fonti radioattive incorporate in una macchina; 
      g) le armi da fuoco; 
      h) i serbatoi  di  immagazzinamento  e  le  condutture  per  il
trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi  infiammabili
e sostanze pericolose; 
      i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o  per  via
d'acqua  destinati  unicamente  al  trasporto  di  persone  e  quelli
destinati al trasporto delle merci per  la  sola  parte  inerente  la
funzione del trasporto. Non sono esclusi dal  campo  di  applicazione
del  presente   regolamento   i   veicoli   destinati   all'industria
estrattiva; 
      l) le navi e le unita' mobili offshore, nonche' le attrezzature
destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unita'; 
      m)  gli  impianti  a  fune,  comprese  le  funicolari,  per  il
trasporto pubblico o non pubblico di persone; 
      n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al  paragrafo
1  dell'art.   1   della   direttiva   74/150/CEE,   concernente   il
riavvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri   relative
all'omologazione  dei  trattori  agricoli  o   forestali   a   ruote,
modificata da ultimo dalla direttiva 86/297/CEE; 
      o) le macchine appositamente  progettate  e  costruite  a  fini
militari o di mantenimento dell'ordine; 
      p)  gli  ascensori  che  collegano  in  modo  permanente  piani
definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che  si  sposta
lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale e'  superiore
a 15 gradi, destinata al trasporto: 
        1) di persone; 
        2) di persone e cose; 
        3) soltanto di cose se la cabina e' accessibile, ossia se una
persona puo' penetrarvi senza difficolta', e attrezzata con  elementi
di comando situati al suo interno o alla portata di una  persona  che
si trovi al suo interno; 
      q) i mezzi destinati al trasporto  di  persone  che  utilizzano
veicoli a cremagliera; 
      r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
      s) gli elevatori di scenotecnica; 
      t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone  o  di
persone e materiale. 
   6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  sono  adottate  le   modifiche   del   presente
regolamento concernenti  modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di
ordine tecnico. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato  e  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art  10,  comma  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            -  La  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  concerne  le
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge cosi'
          recita: 
            "Art. 4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare). - 
            1.  Il  Governo  e'  autorizzato  ad   attuare   in   via
          regolamentare, a norma degli articoli 3, comma  1,  lettera
          c) e 4 della legge  9  marzo  1989,  n.  86,  le  direttive
          comprese nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,  applicando
          anche il disposto dell'art.  5,  comma  1,  della  medesima
          legge n. 86 del 1989. 
            2. Gli  schemi  di  regolamento  per  l'attuazione  delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della  legge  9
          marzo 1989,  n.  86,  come  sostituito  dall'art.  3  della
          presente legge" 
            - La direttiva 89/392/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 183
          del 29 giugno 1989. 
            - La direttiva 91/368/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 198
          del 22 luglio 1991. 
            - La direttiva 93/44/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L  175
          del 19 luglio 1993. 
            - La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L  220
          del 30 agosto 1993. 
            -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge   n.   400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
             e) (soppressa) 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dell'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati, con decreti interministeriali, ferma restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
            I  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali   non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
 
          Note all'art. 1: 
            - La direttiva 74/150/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L  84
          del 28 marzo 1974. 
            - La direttiva 86/297/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 186
          dell'8 luglio 1986. 
            -  La  legge  16  aprile  1987,  n.  183,   concerne   il
          coordinamento delle  politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. 
            L'art. 20 della suddetta legge cosi' recita: 
             "Art. 20 (Adempimenti tecnici). -  1.  Con  decreti  dei
          Ministri interessati sara' data attuazione  alle  direttive
          che saranno emanate dalla Comunita' economica  europea  per
          le  parti  in  cui  modifichino   modalita'   esecutive   e
          caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive  della
          Comunita' economica europea gia' recepite  nell'ordinamento
          nazionale. 
             2. I Ministri interessati danno immediata  comunicazione
          dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
          per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,   al
          Ministro degli affari esteri ed al Parlamento". 
            - La legge 18 ottobre 1977, n. 791,  concerne  attuazioni
          della direttiva del consiglio delle Comunita'  europee  (n.
          72/23/CEE) relativa alle garanzie  di  sicurezza  che  deve
          possedere  il  materiale  elettrico  destinato  ad   essere
          utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 
            - La direttiva 73/23/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.  L  77
          del 26 marzo 1973. 
            - La legge 21 giugno 1986, n.  317,  concerne  attuazione
          della  direttiva  n.  83/189/CEE  relativa  alla  procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni tecniche.